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18/06/2020
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Prodotto manomesso? La Decisione Europea 768/2008 fa chiarezza.

Molto spesso si trovano sul mercato prodotti che riportano evidenti manomissioni sia sugli aspetti meccanici e funzionali del prodotto stesso, sia sugli aspetti estetici e di informazione. Va ricordato che questo tipo di attività, seppur possa sembrare innocua in prima battuta, in realtà costituisce un grave atto illecito. La Decisione Europea 768/2008 aiuta a capire in quali termini.
Altered original product piusi 1

É capitato a tutti di trovarsi tra le mani un prodotto che sembra strano o che funziona in modo strano. Questa sensazione, cui a volte è bene dar corda, racconta, nella maggior parte dei casi, di una manomissione del prodotto. Cosa significa? Che il prodotto è stato alterato rispetto a come è uscito da casa madre. Questo può riguardare tanto gli aspetti meccanici e funzionali del prodotto stesso, sia gli aspetti estetici e di informazione. La manomissione di una funzionalità è pari, in termini legislativi, alla manomissione della targa di conformità che il prodotto deve necessariamente riportare.

É chiaro che questo tipo di comportamento anche se in prima battuta può sembrare innocuo – ad esempio rimuovere una targa o porzione di targa può non sembrar grave, lo stesso per un logo o una protezione in gomma… - in realtà è da ritenersi un atto illecito vietato non solo dal Parlamento Europeo (nell’ambito della armonizzazione dei mercati), ma anche dalle Direttive specifiche di conformità dei prodotti. Su questo la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio aiuta a fare chiarezza:

Manomissione k24
Manomissione piusi

“Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente ... [atto] ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo [R2] quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe esserne condizionata”.

Quindi la Decisione ci dice che, qualora ci siano manomissioni sul prodotto originario, la responsabilità del prodotto stesso non è più di chi lo ha fabbricato. Anche perché, dice sempre la stessa Decisione, “Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme a … [riferimento alla relativa normativa], non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato”.

Qualora ci fosse qualcosa che non va su un prodotto ricevuto da casa madre in termini di conformità la Decisione ci dice, appunto, di informare il produttore immediatamente. Anche se, ovviamente, un intervento diretto sul prodotto potrebbe ridurre i tempi di risoluzione. Questa però, è una pratica non corretta.

Nell’ambito delle proprie attività PIUSI si rende sempre disponibile ad un confronto positivo e tempestivo con tutti i clienti che avessero dubbi o domande sul prodotto e sulle marcature per garantire la sempre più totale coerenza del prodotto venduto con quanto immesso sul mercato.

Qualora, però, dovessero verificarsi manomissioni non è più responsabile nei confronti del cliente e di terzi e non potrà prendere in carico eventuali riparazioni in garanzia del prodotto in quanto manomesso e non più originale.

La Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: https://eur-lex.europa.eu/lega...

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